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Psicologa Psicoterapeuta - Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica - Scuola Lacaniana di Psicoanalisi

Qual è la differenza fra psicologo, psicoterapeuta, psichiatra, psicoanalista, …

Vuoi sapere chi è e cosa fa lo psicologo? Qual è la differenza fra psicologo, psicoterapeuta, psichiatra, psicoanalista, …? Cosa può fare uno psicologo per te? Perché andare da uno psicologo? Perché scegliere uno psicoterapeuta? Quale psicologo scegliere? Come si diventa psicologo? Come si diventa psicoterapeuta? Chi è e cosa fa lo psicoterapeuta? Quale psicoterapia scegliere? 

Se queste sono le tue domande, sei arrivato sulla pagina giusta!

Per comprendere meglio quale sia la differenza fra psicologo, psicoterapeuta, psichiatra, psicoanalista, …, ovvero la differenza fra queste figure professionali, è necessario anzitutto fare una distinzione nel loro percorso di studi in quanto la confusione che pervade i diversi ambiti è, a ragione, generata anche da alcune incongruenze nell’ordinamento italiano e che andremo ad approfondire in questa pagina mediante apposito box.

 

PSICOLOGO E MEDICO

Lo Psicologo e il Medico sono professionisti che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della rispettiva professione dopo anni di studi universitari, il tirocinio e l’esame di stato, per un totale di almeno sei anni totali di studio e di pratica clinica.

PSICOTERAPEUTA E PSICHIATRA

Conseguita l’abilitazione, il professionista può ulteriormente approfondire, ma non è obbligato, una branca della materia psicologica o medica e conseguire una specializzazione. Lo psicologo potrà specializzarsi in psicoterapia psicoanalitica, in psicoterapia cognitivo comportamentale, in psicoterapia sistemico relazionale, etc., divenendo Psicoterapeuta, mentre il medico potrà specializzarsi in cardiologia, ortopedia, psichiatria, etc., divenendo cardiologo, ortopedico, Psichiatra, etc..

Percorso formativo per conseguire la laurea in psicologia o medicina.

Percorso formativo per conseguire la laurea in psicologia o medicina. Cliccare sull’immagine per ingrandire.

Percorso formativo per conseguire la specializzazione in psicoterapia o psichiatria.

Percorso formativo per conseguire la specializzazione in psicoterapia o psichiatria. Cliccare sull’immagine per ingrandire.

 

FARMACI E PSICOFARMACI

Il medico e lo psichiatra sono abilitati alla prescrizione dei farmaci, diversi in base alla propria specializzazione. Lo psicologo e lo psicoterapeuta non sono abilitati alla prescrizione farmacologica e, laddove ne riscontrino una possibile utilità a sostegno della psicoterapia si avvalgono, necessariamente, della collaborazione e del lavoro di equipe con il medico psichiatra al quale inviano il paziente per un consulto e una valutazione.

Quanto all’annosa questione “farmaci sì” e “farmaci no” abbiamo voluto dedicare un articolo specifico alla tematica, dal titolo “Gli psicofarmaci sono utili o di ostacolo alla guarigione? Riflessioni sul tema”, per iniziare a comprendere un argomento così delicato.

INCONGRUENZE CONFONDENTI

  • Alla scuola di specializzazione in psicoterapia possono accedere, oltre agli psicologi, anche i medici, nonostante abbiano studiato medicina e non psicologia all’università e avendo fatto un tirocinio in ambito medico e non psicologico. Mentre non è possibile per gli psicologi iscriversi alla specializzazione in psichiatria in quanto all’università non hanno studiato medicina.
  • Ai medici che hanno frequentato la specializzazione in psichiatria è attribuito automaticamente il titolo di “psicoterapeuta”, nonostante abbiano studiato altra materia durante gli anni della specialità. Agli psicologi che hanno frequentato la specializzazione in psicoterapia non viene attribuito automaticamente il titolo di “psichiatra”, in quanto hanno studiato altra materia.

Si spera che queste gravi e confondenti incongruenze vengano sanate quanto prima dal legislatore. Per completezza dell’argomento si rende comunque necessario indicare quale sia la situazione dell’ordinamento italiano alla data odierna (27.01.2023).

COSA FA LO PSICOLOGO? COSA FA LO PSICOTERAPEUTA? COSA FA LO PSICHIATRA?

Dopo aver esplicitato la differenza fra questi titoli professionali, veniamo ad indicare di cosa si occupano questi professionisti:

  • Psicologo: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.” (Fonte Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani www.cnop.it)
  • Psicoterapeuta: professionista che si occupa del trattamento di differenti disturbi di natura psichica (nevrosi, psicosi, perversioni) mediante tecniche e strumenti appresi durante la specializzazione post lauream e continuamente affinati con la pratica clinica e la formazione permanente, fra questi, il principale è l’ascolto. Generalmente incontra il paziente una volta alla settimana. Non è abilitato alla prescrizione di farmaci. Laddove la terapia lo richiedesse si avvale della collaborazione di un medico psichiatra.
  • Psichiatra: professionista che si occupa del trattamento di differenti disturbi di natura psichiatrica mediante, essenzialmente, la somministrazione farmacologica e il monitoraggio mensile/trimestrale della stessa. Generalmente incontra il paziente una volta al mese o al trimestre. Laddove le capacità del paziente lo consentano si avvale della collaborazione di uno psicologo psicoterapeuta per intraprendere una psicoterapia volta, anche, alla riduzione dell’assunzione dei farmaci.

LO PSICOANALISTA

La mia formazione e la mia specializzazione sono ad indirizzo psicoanalitico e, in dettaglio, psicoanalitico lacaniano. Ci si soffermerà quindi, in questa pagina, sulla figura dello psicoanalista e sulla specifica formazione dello psicoanalista lacaniano.

Anzitutto bisogna sottolineare come la figura dello “psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico” sia disciplinata dall’ordinamento italiano e quindi legalmente riconosciuta, mentre il titolo di “psicoanalista” in Italia, a differenza di quanto avviene in altri paesi, non sia legalmente riconosciuto o conseguibile direttamente mediante studi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma venga attribuito dalla comunità scientifica degli psicoanalisti alla quale il professionista, già psicoterapeuta, afferisce sulla base di una lunga formazione teorica ed esperienziale.
differenza fra psicologo psicoterapeuta psichiatra psicoanalistaLo psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico e lo psicoanalista si pongono in una condizione di ascolto attivo del soggetto porgendo l’orecchio non solo al detto del paziente, ma anche a ciò che egli non dice, ovvero all’inconscio che si mostra nelle discontinuità del discorso, ad esempio, attraverso i lapsus, oppure dando voce ai sintomi, ai sogni, analizzando cosa può significare per il soggetto una data dimenticanza, etc.. Questi professionisti non incentrano il proprio lavoro sulla cancellazione del sintomo (che per un determinato soggetto potrebbe configurarsi come uno strumento che può avere una certa funzionalità e un suo senso), ma sulla comprensione dello stesso e delle sue particolari logiche, affinché la scomparsa della sintomatologia sia l’effetto di un miglioramento della condizione di vita del soggetto e non una momentanea assenza di un dato sintomo che, semplicemente, muta di forma.

Per stare meglio ci vuole tempo, lo psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico e lo psicoanalista non sono professionisti del “tutto e subito”, ma professionisti del “un po’ alla volta e con i tempi giusti” e il tempo giusto è quello del soggetto, quindi singolare per ciascuno.

FORMAZIONE PSICOANALITICA LACANIANA

La formazione psicoanalitica lacaniana è molto rigorosa e passa necessariamente attraverso tre punti:

  1. l’analisi didattica a due/tre sedute settimanali dell’analista in formazione, con una durata generalmente superiore ai 15 anni perché “l’unica formazione è quella dell’inconscio” afferma lo psicoanalista Jacques Lacan. Questo dispositivo è indispensabile in quanto non è pensabile poter analizzare un altro soggetto senza prima essere passati per un’analisi personale che consenta al terapeuta di conoscersi e di non interpretare ciò che il paziente porta in seduta a partire dal proprio fantasma, ovvero a partire da qualcosa di irrisolto del suo passato che inficerebbe il lavoro analitico
  2. il controllo con uno psicoanalista di maggiore esperienza con cui il terapeuta si confronta con costanza per tutto l’arco della sua carriera professionale in merito alla propria pratica clinica ed istituzionale
  3. la Scuola di psicoanalisi che sostiene adeguatamente la prospettiva del desiderio dell’analista e gli consente il costante confronto con la comunità degli analisti e la riflessione attorno alla psicoanalisi e a come applicarla al meglio nel contesto contemporaneo

La formazione di questi professionisti prosegue per tutti gli anni dell’esercizio della propria professione.

IL COUNSELOR

Il counseling è dello psicologo. Differenza fra psicologo psicoterapeuta psichiatra psicoanalista

Il counselor, al momento attuale (anno 2020), NON è un professionista iscritto ad alcun albo professionale (Elenco Albi Professionali Italiani – Ministero della Giustizia). Il suo operato non è quindi soggetto ad alcuna vigilanza o garanzia da parte di un albo professionale, come, al contrario, quello dei professionisti riconosciuti. Non è quindi in grado di offrire le garanzie, se non per la propria etica personale, legate all’appartenenza ad un ordine professionale ovvero compiti, funzioni e limiti ben definiti. Non ha conseguito un’abilitazione, a seguito di un esame di stato, alla professione.

La professione di counselor NON è riconosciuta dallo stato italiano mediante istituzione di apposito albo a tutela del cittadino e dell’utente finale.

Lettera del Ministero della Salute del 18.01.2019

In questa lettera possiamo chiaramente leggere “il CNOP con la medesima delibera ha individuato il counseling tra le attività che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1 della legge 4/2013, non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata.” e quel che ne consegue è che “il counseling è definitamente riconosciuto fra le tecniche, fra gli atti tipici della professione di psicologo e NON può essere ne potrà diventare una professione a se stante. Fare counseling senza essere iscritti all’Ordine degli Psicologi è fare ABUSO della professione” così come possiamo chiaramente leggere sul sito del Consiglio Nazionale degli Psicologi Italiani. In un altro articolo possiamo, inoltre, recepire che “l’attività dei counselor, evidenzia in maniera palese la sovrapposizione di queste attività con quelle della professione di Psicologo. Lo Psicologo svolge attività di promozione delle risorse e di facilitazione nelle diverse situazioni della vita prima che di intervento sul disagio e sul disturbo.” e quindi si evidenzia, ancora una volta, che l’attività di counseling è dello psicologo e non del counselor che non è una professione riconosciuta e in grado di tutelare l’utenza.

Sentenza n. 13020/2015 TAR del Lazio sull’attività di counseling pubblicata in data 17 novembre 2015

Con la sentenza n. 13020/2015 pubblicata in data 17 novembre 2015 il TAR del Lazio si pronuncia sull’attività di counseling (clicca qui per leggere la sentenza integrale) disponendo “che il disagio psicologico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze dello psicologo e che – passaggio fondamentale che di fatto riconduce anche il counseling ad attività tipica dello psicologo – la valutazione della gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica propria dello psicologo e NON dei counselor.”

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo integrale “Sentenza TAR Lazio: il counseling è dello psicologo” pubblicato sul sito dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

In questa decisione viene riaffermato un principio fondamentale dello Stato che è bene ricordare: lo Stato presidia attraverso gli Ordini alcune aree particolarmente rilevanti tra cui l’area della Salute, ovvero in Italia per lavorare con la Salute delle persone è necessario avere una serie di competenze garantite da un apposito percorso di studi (nel nostro caso la Laurea in Psicologia), aver fatto un Esame di Stato (ed essere iscritti al relativo Albo A o B) e essere soggetti al governo di un apposito Ente pubblico (l’Ordine) che vigila e governa tale comunità alla luce delle norme dello Stato e attraverso uno specifico Codice Deontologico; le attività professionali che si declinano all’interno delle aree presidiate dagli Ordini sono da ritenersi attività riservate ai professionisti iscritti all’Albo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo integrale “Psicologia e “counseling”, mai più come prima…” pubblicato sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

L’albo professionale: una tutela per il cittadino

Le professioni regolamentate e riconosciute sono soggette a rigido e definito percorso universitario e post universitario, tirocini pre o post lauream, esame di stato e tutelano i pazienti grazie all’osservazione del codice deontologico (Codice deontologico degli Psicologi Italiani e Codice deontologico dei Medici Italiani) al quale sono soggetti, oltre che ad un tariffario professionale unico italiano (Testo Unico della Tariffa Professionale degli PsicologiTariffario Ordine Provinciale di Milano dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

Le prestazioni erogate dallo psicologo e dallo psicoterapeuta sono prestazioni sanitarie in quanto professioni riconosciute dall’ordinamento giuridico secondo l’articolo 33 della Costituzione e, quindi, detraibili.

Dott.ssa Valentina Carretta Psicoterapeuta Psicologa Cernusco Il disagio legato a quanto stai vivendo in questo momento può essere superato. Puoi affrontare e attraversare le tue problematiche grazie ad un percorso con una specialista preparata che ti aiuterà stando al tuo fianco senza giudicarti. Chiedi aiuto subito.

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Dott.ssa Valentina Carretta

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